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Area Rifiuti


Definizione di rifiuto                                                                                                      

Si definisce rifiuto qualsiasi sostanza o oggetto di cui vogliamo disfarci o abbiamo l'obbligo di disfarci.

La legge definisce rifiuti urbani i rifiuti prodotti dai cittadini e rifiuti speciali quelli prodotti da enti, imprese, scuole, ospedali.

I rifiuti urbani prodotti all'anno in Italia sono oltre 30 milioni di tonnellate, ovvero 1,5 kg per abitante al giorno. I nostri rifiuti sono costituiti in gran parte da imballaggi. In casa, dopo aver fatto la spesa, scopriamo che, insieme ai prodotti, abbiamo "acquistato" anche le confezioni che li contengono, come vaschette, sacchetti, scatole, blister: sono tutti prodotti che possono essere riciclati e riutilizzati per contribuire alla riduzione della produzione dei rifiuti.

In Italia differenziamo ogni anno qualche milione di tonnellate di imballaggi, per la maggior parte non biodegradabili.



Classificazione dei rifiuti.                                                                                              

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)

3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto              
 dall'articolo 186;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla    depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti (CDR).

I soggetti che producono:
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla  depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
sono obbligati all'iscrizione al SISTRI secondo le modalità indicate nel D.M. 17 dicembre 2009 e successivamente modificato dal D.M.15 febbraio 2010.












 
 
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